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In attesa della pronuncia della Corte costituzionale e del risveglio della Magistratura facciamo il punto della situazione

da | Ott 30, 2022 | Attualità, Diritto | 0 commenti

Il presente esposto è stato inviato alla Corte Costituzionale e alla Corte dei Conti oltre che agli altri destinatari istituzionali.

Si chiede a tutti di collaborare con un invio boom e-mail (ai seguenti indirizzi a partire dal 20 novembre

confidando nella vostra sensibilità a tale legittima azione di Resistenza Civile e richiesta di attenzione.

(In coda viene messo a disposizione il documento in formato PDF, inviatelo dalla e-mail che avete a disposizione prelevando l’ esposto direttamente dal sito www.fisivigilidelfuoco.it onde evitare la circolazione di versioni errate o modificate del presente esposto)

Per la Corte Costituzionale inviare a:

info@cortecostituzionale.it

cancelleria@cortecostituzionale.it

segreteria.generale@cortecostituzionale.it

segreteria.generale@pec.cortecostituzionale.it

Per la Corte dei Conti inviare a:

urp@corteconti.it

urp@corteconticert.it

ufficio.stampa@corteconti.it

segreteria@circolomagistraticorteconti.it

(Solo per la trasmissione di notifiche e atti processuali, utilizzare i seguenti indirizzi PEC:)

procura.generale.appelli@corteconticert.it

procura.generale.atticassazione@corteconticert.it

A Taranto è comparso un manifesto denominato “Ricattati” nei pressi del tribunale💪

Facciamo il riepilogo dei brillanti risultati ottenuti con la brodaglia genica sperimentale.

Mentre tutti si adoperano alle operazioni di dissenso pilotato e controllato (affinché non si giunga a nulla di positivo), occorre evidenziare che la logica della truffa prevede una velocità sostenuta…quindi sono tutti invitati a sottoporsi alla prossima 🍐…veloci…senza pensare…avanti…

Tornando alla truffa, se da una parte è vero che:

1) ora si è scoperta l’acqua: la punturina per lo sterminio di massa doveva essere prescritta con “Ricetta Ripetibile Limitativa” sotto la responsabilità civile e penale del “medico” per il quale non vale nessuno scudo penale!

2) ora si è scoperta l’acqua calda: la dose 💉 non protegge dal contagio, per diretta ammissione di Janine Small, intervenuta presso la U.E. per conto di Pfizez al posto di A. Bourla che ha ritenuto di non presentarsi. Ovvero la brodaglia viene somministrata secondo un sedicente obbligo in palese contrasto con la previsione normativa che prevede la “prevenzione dal contagio mediante l’obbligo vaccinale”.

Ergo: Il Re è nudo…tra AIFA e decreti legge qualcuno sta mentendo!

Queste quisquilie sono rilevanti solo ai fini di cause tra privati che chiedono giustizia, oppure valga, il presente, come esposto alla Corte dei Conti per valutarne la rilevanza, da buon cittadino che non vuole frodare lo stato.

In relazione ai contratti commerciali milionari relativi ai cosiddetti “vaccini”, benché segretati, alla luce delle informazioni oggi disponibili, si rileva una frode in commercio.

Ci è stato raccontato che la certificazione verde e il sedicente “vaccino” erano necessari per avere la garanzia di “potersi ritrovare in sicurezza e di non essere contagiosi”…pare che l’unico vero contagio dilagante sia stata “la truffa”!!!

Al fine di aiutare tutti a comprendere che trattasi di truffa e che non può essere legittimata

(così magari diamo anche una mano alla beata Corte Costituzionale che si dovrà pronunciare sull’argomento) evidenziamo, di seguito, i veri aspetti rilevati:

1) il sedicente farmaco (apprendiamo dalla FROMCeO Lombardia) non risulta distribuibile sul territorio italiano; rimaniamo in attesa di conoscere se il ministero della malattia prevede di finanziare ed aprire appositi centri vaccinali…magari su Marte???

2) sono soddisfatti i presupposti per la CMA? La risposta è: no! Quindi va semplicemente revocata l’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio della brodaglia genica! Affinché sussistano tali requisiti è necessario che ci siano, in atto, un’emergenza sanitaria legittima e una grave “pandemia” per la quale non esistano cure disponibili.

A dimostrazione dell’esistenza delle cure:

– prima l’ordinanza del Tribunale di Roma ri-abilita le terapie domiciliari precoci (ammettendo l’esistenza di cure funzionanti e risolutive);

– poi lo stesso ministero della salute con propria circolare (0024970-30/11/2020) abilita gli antinfiammatori FANS per la cura di questa “influenza” (confermando, a sua volta, che esistono delle cure);

– infine dopo aver assistito ai vergognosi ricorsi del pro-tempore ministero della malattia, al fine di bloccare le cure e ripristinare il paracetamolo (che abbassa il livello di glutatione) e la vigile attesa (utile ad attendere le complicazioni e le morti), più recentemente, finalmente, con la pronuncia (Consiglio di Stato sez. III decreto 19 gennaio 2022 n. 207), si è stabilito che i Medici hanno il diritto/dovere di curare i pazienti in scienza e coscienza con i farmaci che sono noti da 3 anni. La motivazione risulta essere fondata sul fatto che quelle del desperanza (al fine di proteggere il teatrino plandemico) “Sono raccomandazioni e non prescrizioni vincolanti”!!!

https://www.altalex.com/documents/2022/01/25/cure-domiciliari-dei-malati-covid-19-il-cds-smentisce-il-tar

Ergo: Il Re è nudo e…fa pure schifo!!!

Riferimenti normativi

[L’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (Conditional Marketing Authorization – CMA) è disciplinata dal Regolamento (CE) 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che, nel descriverne il funzionamento e le caratteristiche, individua la necessità di istituire delle procedure di autorizzazione temporanea, a condizioni rivedibili annualmente, al fine di far fronte alle legittime aspettative dei pazienti (cfr. Considerando 33 del Regolamento 726/2004). In attuazione di tale disposizione, nonché dell’art. 14, paragrafo 7 dello stesso regolamento, la Commissione ha emanato il Regolamento (CE) 507/2006, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano. La CMA si differenzia dall’autorizzazione all’immissione in commercio ordinaria, perché viene rilasciata sulla base di dati – perlopiù dati clinici (4) – meno completi di quelli richiesti nella procedura ordinaria (si veda Considerando 4 del Regolamento (CE) 507/2006). È detta condizionata, in quanto subordinata all’adempimento di obblighi specifici da parte del richiedente e non destinata a rimanere condizionata a tempo indeterminato. Infatti, una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, la CMA deve essere convertita in una AIC non condizionata. Per tutta la fase di CMA è obbligatorio il monitoraggio addizionale che invece è mancato.]

Ringraziamo quei pochi Giudici che hanno avuto la forza e la rettitudine utili ad emettere sentenze e ordinanze apprezzabili per la dignità Umana e il tentativo del ripristino del Diritto!

Gli altri e i servi del sistema criminale e corrotto, molti in palese conflitto di interesse, devono prendere atto che la popolazione è sovrana e si sta svegliando…

Non abbiamo più bisogno di questo sistema e, attraverso la Civile Resistenza, andremo fino in fondo per il ripristino del Diritto Naturale.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare attivamente anche solo con un semplice bombardamento di e-mail !!!

I criminali si nutrono delle negatività e dello sconforto… Vivere con positività ed ottimismo contribuisce ad una sana ed equilibrata crescita spirituale. L’amore vince su tutto!

Posto che, secondo i dati “ufficiali”, i morti correlati alla brodaglia genica sperimentale ormai sono più di mille, si vuol sottolineare a tutti che, come confronto, corrispondono a diverse stragi di Bologna all’anno!!!

Si vuole ricordare, considerando l’importanza di quanto finora menzionato, l’Art 32 della Costituzione:

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

quindi ci dice che anche un solo morto non è tollerabile!!!

Il libro del Dott. Angelo Giorgianni dal titolo “Strage di Stato. Le verità nascoste della Covid-19” è integralmente una raccolta di “notizie di reato”; ci risulta che l’azione penale è obbligatoria e per certe tipologie di reato preveda l’arresto procedibile d’ufficio. Orbene, se il contenuto fosse un falso dovrebbe essere indagato l’autore per vilipendio allo stato, se invece il contenuto corrisponde a verità la popolazione, lecitamente, attende gli sviluppi del caso secondo giustizia. Sembra che finora il discorso sia volutamente evitato…

In conclusione aver difeso la libertà di scelta è stato:

– prima, un giusto atto d’amore, in onore e a difesa del Diritto Naturale, in opposizione a restrizioni delle libertà collettive (fuori da ogni previsione normativa) e anche, giuridicamente giusto, per mantenere il più ampio gruppo di controllo per consentire le future verifiche rispetto alla mutazione genetica e brendizzazione (come OGM) dell’Essere Umano;

– successivamente, alla luce delle recenti conoscenze ed affermazioni istituzionali, maggiormente giusto in quanto è certificata l’impossibilità di adempiere agli obblighi di Legge. La previsione era “prevenire il contagio” (immunità sterilizzante), mentre nella realtà il prodotto disponibile eventualmente era “anti covid” ovvero, utile a tempo, al contrasto della malattia.

– infine, utile ad evidenziare il raggiro (con false informazioni sovvenzionate dallo stato) rispetto al concetto di consenso libero ed informato. Come si può definire libera ed informata l’estorsione di una scelta utile a discriminare e privare del lavoro? Oltre la mancanza di test sui medicinali e le errate informazioni sul consenso si è omesso anche di verificare la compatibilità di tali soggetti a tali farmaci! Si è sovvertito il concetto secondo cui si è sani fino a prova contraria, sostituendolo con la presunzione di malattia. Con gli asintomatici è pure iniziata la caccia ai pazienti… Si è giunti a dover dimostrare di essere sani: prima con i tamponi (inefficaci a rilevare la capacità di infettare) e poi con un “farmaco” sperimentale incapace di “curare” (offrire un decorso meno grave della malattia). Un cittadino onesto ha il dovere di rispettare la Legge, ma anche di pretendere che la legge non possa essere lo strumento della truffa!

Lo spettacolo è finito, chiudete il sipario!

Riferimenti normativi di: frode e truffa:

– FRODE L’art. 515 c.p. punisce chi nell’esercizio di un’attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegni, volontariamente, all’acquirente una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, provenienza, qualità o quantità.

– TRUFFA ’art. 640 c.p.. Tale reato si configura nel caso in cui un soggetto, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno: ARTIFIZIO, RAGGIRO, INDUZIONE IN ERRORE E INGIUSTO PROFITTO.

(Versione dell’esposto da inviare)

Esposto obbligo

(Solo per conoscenza si allega il documento inviato ai relativi destinatari)

Prot. SN – 68-2022 obbligo vaccinale

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